Statute

ART. 1
(Denominazione e sede)
1) E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata “MESCÖOL – Network creativo indipendente” con sede nel Comune di Rubano (PD). La sede potrà essere variata previa delibera dell’assemblea dei soci.

ART. 2
(Finalità)
2.1) L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale;
2.2) I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, nemmeno in forma indiretta;
Le finalità che si propone sono in linea generale:
2.3) promuovere, tutelare e valorizzare i beni e le attivita’ culturali, il patrimonio artistico e storico, le tradizioni, la natura, l’ambiente, i diritti civili, gli scambi e le relazioni, commerciali, istituzionali e politiche espressione del territorio a livello locale, con riferimento particolare alla Regione Veneto;
2.4) promuovere lo scambio culturale fra comunità presenti sul territorio Italiano, anche di diversa provenienza, cultura e razza, promuovere gli scambi culturali fra la popolazione Italiana e le comunità immigrate presenti sul territorio;
2.5) promuovere e favorire le proprie attivita’ anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa e l’organizzazione e/o partecipazione a convegni, dibattiti, seminari, manifestazioni, congressi, fiere, mostre, festival, rassegne, corsi, concorsi, progetti, studi, pubblicazioni – ivi comprese quelle editoriali, sia a mezzo stampa, sia radio-televisive, sia elettroniche, anche in campo musicale – e lo scambio di informazioni, la raccolta di dati e notizie che possano interessare l’attivita’ dell’Associazione;
2.6) la partecipazione a bandi, concorsi, gare, appalti gestiti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalla Comunita’ Europea, dalle organizzazioni internazionali, dai Paesi stranieri e da ogni qualsiasi Ente o Societa’, pubblico o privato, italiano od estero, per l’attivita’ svolta dall’ Associazione per il conseguimento degli scopi istituzionali;
2.7) Istituire strumenti di comunicazione idonei al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, utilizzando tutti i supporti, le tecnologie e le modalità disponibili (a titolo esemplificativo: stampa, radio, televisione, internet, libri, seminari, convegni, rassegne, mostre, etc.);
2.8) Promuovere la realizzazione di attività divulgative relativamente a tematiche di natura sociale, dove le persone si possano mettere a confronto, producendo materiali, oggetti e quant’altro possa essere di utilità nell’ambito sociale;
2.9) Realizzare attività di comunicazione a servizio del terzo settore, per una diffusione della cultura del volontariato, della cooperazione e della promozione sociale;
2.10) La gestione in proprio o per conto terzi pubblicazioni e ogni strumento di comunicazione di massa (giornali, opuscoli, libri, siti web, radio, tv, etc.), con utilizzo di ogni supporto e piattaforma tecnologica ritenuti idonei (carta stampata, radio, tv, web, satellitare, digitale terrestre, etc.);
2.11) Attivare forme di collaborazione con altre organizzazioni che svolgano attività analoghe o di diretto interesse, dare adesioni ad altri enti, partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare nei rapporti tra soci – e in quelli tra essi e componenti di altre organizzazioni – i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;
2.12) L’acquisto, la vendita, il restauro, la locazione di immobili contraendo mutui attivi e passivi, assumendo finanziamenti, acconsentendo iscrizioni ipotecarie, operando con istituti bancari nei modi necessari alla realizzazione di quanto sopra;
2.13) In particolare, l’associazione si pone di realizzare i seguenti programmi:
2.14) L’associazione potrà compiere tutte le operazioni necessarie o utili al suo funzionamento compreso, a solo titolo esemplificativo.

ART. 3
(Soci)
Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
3.1) L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa;
3.2) E’ prevista la sola categoria di soci ordinari. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)
4.1) I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
4.2) Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata;
4.3) I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
4.4) Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5
(Recesso ed esclusione del socio)
5.1) Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
5.2) Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione;
5.3) L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 6
(Organi sociali)
Gli organi dell’associazione sono:
– Assemblea dei soci;
– Consiglio direttivo;
– Presidente;
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7
(Assemblea)
– L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci;
– E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (o altra comunicazione, compreso il fax o l’email, che consenta di ottenere la conferma di avvenuta spedizione al destinatario) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
– L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
– L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
– approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
– fissare l’importo della quota sociale annuale;
– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
– approvare l’eventuale regolamento interno;
– deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
– eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
– deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9
(Validità Assemblee)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
– Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
– Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
– L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 10
(Verbalizzazione)
– Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario.
– Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11
(Consiglio direttivo)
– L’Associazione e’ retta dal Consiglio Direttivo costituito da un numero dispari di associati, con un minimo di tre sino ad un massimo di sette componenti, compreso il Presidente ed il Vicepresidente, eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto.
– Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
– Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti).
– Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal segretario.
– Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 12
(Presidente, Vicepresidente, Segretario)
– Il Presidente e’ eletto dall’Assemblea, dura in carica 3 (tre) anni, e puo’ essere rieletto anche consecutivamente. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente non può delegare le sue funzioni.
– Il Consiglio Direttivo puo’ nominare un Vicepresidente scelto tra i suoi componenti. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nei compiti a lui spettanti, ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.
– Il Vicepresidente dura in carica 3 (tre) anni, e scade contemporaneamente al Presidente ed al Consiglio Direttivo che li ha eletti.
– Il Segretario e’ eletto dal Consiglio Direttivo sia nell’ambito sia al di fuori dei soci. Il Segretario dura in carica fino alla rinuncia o alla revoca stabilita dal Consiglio Direttivo, che puo’ anche fissarne il termine del mandato. Il Consiglio Direttivo puo’ conferire al Segretario specifiche funzioni. Il Segretario, qualora non faccia parte del Consiglio Direttivo, non gode del diritto di voto in seno ad esso. Puo’ partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo secondo le modalita’ stabilite da quest’ultimo.
– Il Segretario coadiuva il Presidente e svolge i seguenti compiti: provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci, provvede al disbrigo della corrispondenza, e’ responsabile della redazione e della conservazione degli avvisi di convocazione e dei verbali delle riunioni degli organi sociali, predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone al Presidente e al Consiglio Direttivo in tempo utile per l’Assemblea, provvede alla tenuta dei registri e della contabilita’ dell’Associazione nonche’ alla conservazione della documentazione relativa, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformita’ alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 13
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
– contributi e quote associative;
– donazioni e lasciti;
– ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
le risorse economiche dell’associazione devono essere impiegate in un’ottica di consumo ed investimento responsabili, senza in alcun modo oscurare i principi etici nei rapporti economici e nella loro gestione, altresì rigettando ogni forma di acquisto ed allocazione che ledano in qualsivoglia modo la dignità della persona, del lavoro e della comunità civile.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 14
(Rendiconto economico-finanziario)
– Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
– Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
– Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, i beni che dovessero residuare, saranno devoluti ai fini di utilità sociale.
L’associazione avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni con fini di utilità sociale, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16
(Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.